
21 Mag. 18
Conto Termico 3.0
Cos’è il Conto Termico 3.0?
Con il DM 28/12/2012, meglio conosciuto come “Conto Termico”, per la prima volta in Italia viene assegnato un incentivo per incrementare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Sulla scorta di questo primo sostegno all’incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili, a partire dal 2025 è entrato in vigore il Conto Termico 3.0, attuato con il nuovo Decreto Ministeriale che aggiorna e sostituisce il Conto Termico 2.0 (DM 16 febbraio 2016), ampliandone ulteriormente l’ambito applicativo.
Si tratta di un incentivo statale non fiscale, erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), per interventi di:
- incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti (principalmente rivolto alle Pubbliche Amministrazioni);
- produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza, rivolto a privati, imprese e Pubbliche Amministrazioni.
Le principali novità del Conto Termico 3.0
Le principali novità del nuovo meccanismo di incentivi statali sono:
– l’ulteriore ampliamento degli interventi incentivabili e delle tecnologie ammissibili;
– l’incremento delle percentuali di incentivo, che in alcuni casi possono arrivare fino al 65% delle spese sostenute, e fino al 100% per specifici edifici pubblici;
– procedure più snelle e digitalizzate tramite il portale GSE;
– tempi di erogazione più rapidi rispetto ai meccanismi fiscali tradizionali;
– maggiore attenzione alla qualità ambientale e alle riduzioni delle emissioni.
Con tale piano di incentivi, il legislatore intende favorire la sostituzione di apparecchi obsoleti, caratterizzati da bassi rendimenti ed elevate emissioni, premiando l’installazione di impianti di ultima generazione, che garantiscono elevate prestazioni energetiche e minori emissioni in atmosfera.
Conto Termico 3.0: chi può richiederlo?
Il decreto attuativo del Conto Termico 3.0 prevede che possano accedere:
– le Pubbliche Amministrazioni, comprese società a totale capitale pubblico e soggetti assimilati;
– i privati, sia persone fisiche che condomini e soggetti titolari di reddito d’impresa o agrario;
– le Energy Service Company (ESCo), certificate secondo la norma UNI CEI 11352;
– le società cooperative e le cooperative di abitanti;
– gli enti del Terzo Settore e altri soggetti collettivi ammessi dalla normativa vigente.
Quali interventi rientrano nel Conto Termico 3.0?
Le tipologie di interventi incentivabili restano suddivise in due categorie:
- interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti, riservati principalmente alle Pubbliche Amministrazioni;
- interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza, rivolti a privati, imprese e Pubbliche Amministrazioni.
Tra i primi rientrano:
– coibentazione di pareti e coperture;
– sostituzione di serramenti e infissi;
– installazione di schermature solari;
– trasformazione degli edifici esistenti in nZEB (edifici ad altissima prestazione energetica);
– interventi di illuminazione interna efficiente;
– tecnologie di building automation;
– sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con sistemi ad alta efficienza.
Fanno parte dei secondi:
– sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati da fonti rinnovabili (pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria, caldaie, stufe e termo-camini a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore, …)
– installazione di impianti solari termici, anche abbinati a tecnologie di solar cooling per la produzione di freddo.
Come si richiedono gli incentivi del Conto Termico 3.0?
Per ottenere gli incentivi occorre, entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento, compilare la relativa domanda e inviare la documentazione necessaria tramite l’apposito applicativo informatico Portal-Termico, gestito dal G.S.E. (Gestore Servizi energetici).
Si possono richiedere gli incentivi in due modi diversi:
1) con ACCESSO DIRETTO: per gli interventi realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Privati, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori;
2) con PRENOTAZIONE: per gli interventi ancora da realizzare da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle ESCo che operano per loro conto, è prevista l’erogazione di un primo acconto all’avvio e il saldo alla conclusione dei lavori.
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